Il fumetto e il diritto d’autore - di Tiziana Campigli
- tizianacampigli
- 17 gen 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 16 gen

Nel 2003 ho iniziato il mio primo lavoro come legale in house in The Walt Disney Company. Un’esperienza incredibile per un giovane avvocato specializzato nei diritti della proprietà intellettuale.
Il dipartimento legale dell’azienda italiana Disney era stato appena costituito ed io e la mia “super capa” Cristina Ravelli ci organizzavamo per fornire il nostro supporto legale a tutte le divisioni: il publishing, il licensing, l’home video, il Disney Store e il Parco Disney.
A quei tempi in Disney Italia esisteva l’Accademia Disney, una vera e propria scuola dedicata a creare nuovi talenti ed artisti, capaci di operare nel mondo dell’illustrazione e della narrazione per realizzare storie ed fumetti in conformità con lo stile Disney.
Il compito del dipartimento legale era, tra le tante attività, quello di costruire standard contrattuali per i diversi artisti e talenti che cedevano i diritti di pubblicazione e di utilizzo economico delle loro opere a Disney.
Come nasce un fumetto?
Il processo creativo di un #fumetto parte da un’idea, da un’ispirazione, frutto di una lettura di un libro o dalla narrazione di fatti dell’attualità. Il secondo passaggio fondamentale è la definizione del #soggetto necessario per l'elaborazione della #storia e della #sceneggiatura.
Al termine di queste fasi, inizia il processo di interazione tra il #disegnatore e lo #sceneggiatore (che spesso coincidono) e la #redazione per la finalizzazione delle vignette e dei disegni. Un passaggio creativo e operativo fondamentale prima della colorazione finale e della pubblicazione.
Il Diritto D'autore
Il #dirittodautore sui fumetti spetta allo sceneggiatore, al disegnatore e a qualsiasi altro soggetto intervenuto nella creazione dell’opera, come il matitista, il colorista, il letterista ecc. purchè abbiano fornito un contributo creativo.
Il diritto d’autore è composto dai diritti morali e dai diritti patrimoniali.
I diritti morali riguardano la paternità dell’opera e il diritto all’integrità dell’opera: non possono essere ceduti a terzi e non hanno scadenza.
I diritti patrimoniali riguardano il diritto di utilizzo e di sfruttamento economico dell’opera: possono essere trasferiti e durano fino a 70 anni dalla morte dell’autore.
Se il contributo dato alla realizzazione del fumetto presenta carattere creativo, ogni soggetto che ha collaborato può essere considerato coautore.
In tal caso è sempre consigliabile sottoscrivere un accordo con ciascun coautore in cui specificare:
il ruolo di ogni autore
la percentuale di paternità dell’opera
quali diritti spettano ai singoli autori che hanno contribuito alla creazione dell’opera e quale autore potrà sottoscrivere i contratti di cessione dei diritti, anche per conto degli altri coautori.
Solitamente l’autore di un fumetto cede all’editore il diritto di pubblicare la sua opera con un contratto di edizione.
Il contratto di edizione può anche prevedere il trasferimento in capo all’editore dei diritti di traduzione dell’opera in altre lingue e del diritto di adattamento cinematografico.
Per i disegni e la sceneggiatura realizzati su commissione, invece, i diritti di utilizzazione economica spettano al committente nel rispetto dell’oggetto e delle finalità previste in un contratto.
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